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Piano Famiglie - Accordo per la sospensione del mutuo

Data di pubblicazione: 02/02/2010

Si informa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all’Accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori per la sospensione (per 12 mesi) dei mutui a favore delle famiglie in difficoltà.

Possono beneficiare delle misure previste dall’Accordo i muti che abbiano tutti i seguenti requisiti:

  • siano garantiti da ipoteca su immobile residenziale;
  • siano destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale;
  • siano stati erogati a persone fisiche, con un reddito imponibile non superiore ai 40 mila euro annui per ciascun mutuatario;
  • siano stati erogati per un importo non superiore a 150 mila euro.

Tali mutui potranno godere della sospensione qualora tra il 1° gennaio 2009 d il 31 dicembre 2010 si sia verificato o Si verifichi uno dei seguenti eventi:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato di almeno uno dei cointestatari del mutuo, ad eccezione della ipotesi di:

    1. pensionamento;
    2. risoluzione consensuale;
    3. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
    4. dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

  • Cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad accezione delle ipotesi di:

    1. risoluzione consensuale;
    2. recesso datoriale per giusta causa;
    3. recesso del lavoratore non per giusta causa.

  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

  • Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati può richiedere l’avvio della sospensione in un arco temporale che va dal 01 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, compilando l’apposito modulo disponibile presso ogni filiale o cliccando qui.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi in filiale o scaricare l’apposita informativa.


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